STATUTO

“ASSOCIAZIONE FACTORY PERFORMANCE”

STATUTO:
 
Art.1.
E’ costituita l’Associazione Factory Performance, una libera Associazione culturale con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art.36 e segg. Del codice civile, nonché dal presente Statuto.

Art.2.
L’Associazione Factory Performance persegue i seguenti scopi: 
  1. Diffondere la cultura del lavoro, della tecnica, dell'arte, della comunicazione e del Marketing come mezzo di crescita socio-economica e di confronto.
  2. Diffondere la cultura dello sport come mezzo di crescita socio-economica, culturale e di confronto.
  3. Diffondere la cultura dei valori etici, dell'arte e del lavoro per ampliare la conoscenza umana e tecnica attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni.
  4. Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali e tecnici assolvendo la funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.
  5. Produrre supporti audio, video, audiovideo e multimediali al fine di accrescere i  valori umani.
Art.3. 
L’Associazione Factory Performance per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
  1. attività di sensibilizzazione e formazione, mediante divulgazione di materiale tecnico e l’insegnamento con l’ausilio anche di tecnici;
  2. attività culturali in ogni campo espressivo attraverso proiezioni di film e documenti, concerti,  incontri e attività aggregative, lezioni e corsi per bambini, ragazzi e adulti. Lezioni che potranno essere tenute presso le sedi dei beneficiari o presso luoghi predefiniti dall’associazione;
  3. organizzazione di meeting e/o convention sul territorio che abbiano come scopo la divulgazione e il confronto sui temi del lavoro e dell'arte in tutte le sue forme;
  4. organizzazione di attività tecniche e di aggregazione sul territorio;
  5. creazione di materiale divulgativo, di qualsiasi natura tecnica e su qualsiasi supporto;
  6. produzione di supporti audio, video, audiovideo e multimediali
  7. creazione di attività di aggregazione atte a sviluppare  la proattività e i valori del lavoro, dello sport, dell'arte e dell'etica;

Art.4. 
L’Associazione Factory Performance è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, la cui misura è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
La domanda d’iscrizione e l’accettazione integrale ed incondizionata del presente Statuto e dei regolamenti interni dell’associazione da parte di un nuovo socio dovranno essere indirizzate al Presidente dell’Associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull’ammissione dei soci con voto unanime.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni dal rifiuto, al Collegio dei Probiviri.
 
Art.5. 
Sono soci dell’associazione:
  1. i fondatori;
  2. le persone che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi e versino le quote associative;
  3. le persone che intendano svolgere una delle attività contemplate dal presente statuto.

Art.6.
I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall’appartenenza all’organizzazione.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote sociali.
La qualità di socio viene meno in seguito a:
  1. rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
  2. morte o perdita della capacità di agire;
  3. per non aver effettuato il versamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi;
  4. per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Consiglio dei Probiviri.

Art.7.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da donazioni, lasciti e dalle eventuali eccedenze di bilancio. Le entrate sono costituite da contributi associativi annuali e di terzi, da sovvenzioni dello Stato e di enti pubblici o privati, da proventi delle attività svolte.
 
Art.8. 
L’esercizio finanziario si apre il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
Entro il mese di Aprile deve essere convocata l’Assemblea dei soci per approvare il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione del Presidente e per determinare le quote associative annuali.
Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.
La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell’Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.
Alla assemblea il Presidente espone una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’attività prevista per l’anno in corso.
 
Art.9. 
Sono organi dell’Associazione: 

  1. l’assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  5. il Collegio dei Probiviri. 

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese incontrate dai componenti degli organi sociali nell’espletamento dei loro incarichi.
 
Art.10. 
L’assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente stesso in via ordinaria una volta all’anno; l’assemblea si convoca inoltre qualora il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno dieci soci o da almeno la metà del Consiglio Direttivo.
L’assemblea ordinaria e quella straordinaria sono valide se è presente la maggioranza dei soci e deliberano validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso reso pubblico con l’affissione nella sede, o con qualsiasi altro modo idoneo almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità.
 
Art.11. 
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
  1. elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri;
  2. approva il bilancio consuntivo e preventivo;
  3. approva il regolamento interno;
  4. revoca il Consiglio Direttivo. 

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
 
Art.12. 
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti dall’Assemblea dei Soci tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo resta in carica 2 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si convoca almeno due volte l’anno e può essere convocato: 

  1. dal Presidente;
  2. da almeno 3 dei componenti;
  3. da richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei Soci. 

La riunione del Consiglio Direttivo è valida solamente alla prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento dei suoi scopi associativi, eccetto che per le materie riservate alla decisione dell’assemblea.
Inoltre il Consiglio Direttivo:

  1. elabora il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  2. elabora il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo. 

Il Consiglio Direttivo alla sua prima riunione approva il regolamento interno per la determinazione dei compiti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Di ogni riunione deve essere fatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
 
Art.13.
Il Presidente viene eletto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
Il Presidente e in sua assenza o impedimento il vice-Presidente convocano e presiedono le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, votano nelle deliberazioni del Consiglio Direttivo e vigilano sull’attuazione delle stesse deliberazioni, compiono gli atti di urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio, intrattengono rapporti con i terzi e sottoscrivono tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione.
Il Presidente e il vice-Presidente durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.
 
Art.14. 
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da due membri effettivi tra cui uno viene nominato dal Presidente e l’altro eletto dalla Assemblea dei Soci.
Il Collegio dei Revisori dei conti resta in carica per due anni.
Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, accetta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti può assistere alle riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
 
Art.15.
Il Collegio dei Probiviri, che dura in carica due anni, è composto da 2 soci eletti singolarmente dall’assemblea a scrutinio segreto a maggioranza dei voti assembleari.
Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere: 

  1. in materia disciplinare su sua iniziativa o su iniziativa del Consiglio Direttivo;
  2. su controversie sull’attuazione e lo svolgimento dell’attività dell’associazione del Consiglio Direttivo;
  3. su controversie di soci con l’associazione;
  4. su ricorsi dei soci inerenti a delibere degli organi dell’Associazione e lo svolgimento delle riunioni. 

In materia disciplinare, il Collegio dei Probiviri, dopo aver preso in attento esame la vicenda e dopo aver disposto l’audizione degli interessati, può comminare: 

  1. la sospensione fino a sei mesi, per fatti rilevanti nei comportamenti sociali o in rapporto agli scopi dell’associazione;
  2. la proposta di decadenza di socio per morosità non sanata nel pagamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi;
  3. la proposta di esclusione dall’Associazione in rapporto agli scopi dell’Associazione;
  4. la proposta di esclusione dall’Associazione per grave violazione degli scopi sociali o per fatti gravi che abbiano arrecato pregiudizio morale o materiale all’Associazione. 

Salvo la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge, le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive.
 
Art.16. 
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci, con una maggioranza dei due terzi dei Soci. Tale Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
L’eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad un ente o istituzione designati dall’Assemblea dei Soci.
 
Art.17. 
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
 
Art.18.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.